Art. 5.
(Comitato di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, scelto tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale. Il Comitato è composto:

          a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

          b) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

          c) da un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

          d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

          f) da un rappresentante della Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, senza diritto di voto.

 

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      2. Il Commissario e i rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 1 restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
      3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP Spa, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
      5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo.